Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO II – TIPOLOGIE DI ACCESSO
CAPO II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 10 – Istruttoria, poteri sostitutivi ed esiti

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta entro il termine di trenta giorni, dandone successiva comunicazione alla persona richiedente.

2. Ove nell’istanza non siano sufficientemente identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente disponendo il completamento dell’istanza entro un termine di dieci giorni. In tal caso il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui il richiedente provvede all’integrazione. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’integrazione, l’istanza si intende respinta.

3. In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generaleche conclude il procedimento entro il termine di quindici giorni.

4. A fronte dell’inerzia del Direttore Generale la persona richiedente può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini di legge.