Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato
TITOLO I – DIRITTO DI ACCESSO
CAPO I – FINALITÀ, NORME GENERALI E DISCIPLINA

Art. 1 – Premessa e finalità

1.Il diritto di accesso è garantito a chiunque ne abbia interesse in funzione dei rapporti con l’Università degli Studi di Trieste al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, nel contemperamento con il diritto di riservatezza.

2 L’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato si collocano tra le norme a garanzia del principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, più genericamente, di imparzialità e buon andamento.

L’accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di vera e propria partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti privati portatori di interessi qualificati connessi ai documenti oggetto dell’accesso.

L’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, invece, si pongono come strumenti “conoscitivi”, di controllo dell’attività amministrativa da parte dei cittadini, anche se privi di una posizione qualificata.

3. Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall’Università degli Studi di Trieste, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma. maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.