Regolamento inerente alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio “150 ore” a favore del personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Trieste

Art. 6 – Utilizzo permessi

6.1. Il periodo di utilizzo dei suddetti permessi è l’anno solare. I permessi sono fruibili nella misura minima di 1 ora e nella misura massima di 150 ore, riproporzionate in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nel periodo utile di fruizione dei permessi è compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento delle attività lavorative.

6.2. Gli/le assegnatari/e possono avvalersene per la frequenza delle lezioni relative al corso per il quale si è presentata la domanda, quando queste si svolgano in coincidenza dell’orario di lavoro, coprono solo l’orario ordinario previsto e, se fruite alla fine dell’orario di servizio, non danno luogo al riconoscimento di orario di lavoro aggiuntivo.

6.3. I permessi possono essere utilizzati inoltre per la preparazione dell’elaborato finale.

6.4. é onere del/lla dipendente fornire al/alla Responsabile della struttura presso la quale presta servizio il calendario dei corsi nonché comunicare con congruo preavviso allo stesso l’eventuale fruizione dei permessi.

Nel caso di permessi giornalieri il personale interessato è tenuto ad inserire nel gestionale delle presenze/assenze il relativo permesso, almeno tre giorni prima della data di fruizione del permesso.

6.5. I/le dipendenti iscritti/e alle università telematiche potranno fruire dei permessi solo nel caso in cui le lezioni possono essere seguite esclusivamente durante l’orario di lavoro. In questo caso dovrà essere certificato l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro.