Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste
CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Articolo 7 – Funzioni didattiche

1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno possono, previa autorizzazione, ricevere, da soggetti pubblici o privati diversi dall’Ateneo, l’incarico di svolgere funzioni didattiche, anche con retribuzione, nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua istituiti presso università o enti pubblici o privati, anche stranieri. Ai fini del presente Regolamento, per funzioni didattiche si intendono gli incarichi didattici, anche non retribuiti, configurabili come insegnamenti o moduli d’insegnamento nell’ambito dei corsi indicati al periodo precedente. 

2. L’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei seguenti criteri e delle seguenti soglie:

  • quanto ai professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo: massimo 60 ore di didattica frontale per anno accademico;
  • quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. b) legge n. 240 del 2010: massimo 30 ore di didattica frontale per anno accademico;
  • quanto ai ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 comma 3 lett. a) legge n. 240 del 2010: massimo 15 ore di didattica frontale per anno accademico. 

3. In caso di reiterazione di funzioni didattiche svolte presso lo stesso ente per più di tre anni consecutivi, l’autorizzazione rettorale viene concessa previo parere positivo del Senato Accademico.

4. Il rilascio dell’autorizzazione ai ricercatori di ruolo è subordinata al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 legge n. 240 del 2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato.

5. Esulano dalle funzioni didattiche disciplinate dal presente Regolamento le attività didattiche svolte nell’ambito di corsi inter-ateneo, le quali rientrano tra i compiti istituzionali del personale docente, anche in caso di formale attribuzione da parte dell’ateneo consorziato.