Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI

Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza

1. Gli studenti decaduti e gli studenti che hanno rinunciato agli studi che intendono immatricolarsi, recuperando gli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo per la valutazione preliminare. In caso di perfezionamento dell’immatricolazione, oltre all'importo del contributo onnicomprensivo dovuto per la nuova immatricolazione, sono tenuti al pagamento di un contributo una tantum a sanatoria degli anni accademici di interruzione. Tale contributo si riduce a un decimo per gli studenti regolarmente iscritti fino all'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa dopo rinuncia o decadenza.

2. Coloro che hanno rinunciato agli studi in questo Ateneo devono pagare anche gli eventuali contributi universitari dovuti fino all’ultimo anno di iscrizione prima della rinuncia.

3. Coloro che hanno rinunciato agli studi in un altro Ateneo nell’anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa degli studi, ed erano in difetto di tasse e contributi al momento della rinuncia, devono pagare il contributo una tantum per l’importo intero.