Disciplina delle procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore e ricercatore universitari di ruolo e per la mobilità interna dei professori e ricercatori iniversitari di ruolo
Capo 3 - Mobilità interna

Art. 9 - Procedure

L’Università può disporre, per mobilità interna:

1) il passaggio di un professore o ricercatore universitario ad altro settore nell’ambito della Facoltà di appartenenza alle seguenti condizioni:
a) il possesso della qualifica di professore ordinario o professore associato confermato o ricercatore confermato;
b) il possesso da parte dell’aspirante al passaggio di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione, che viene valutata dal Consiglio di Facoltà;
c) il parere favorevole del C.U.N. Qualora, decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del CUN dellarelativa richiesta, il parere non sia stato acquisito, si prescinde dallo stesso.
Il Consiglio di Facoltà valuta la qualificazione e professionalità scientifica e l’attività didattica dell’interessato sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti e decide con delibera motivata, adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il passaggio è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.

2) la copertura di posti di ruolo vacanti di professore e ricercatore universitario mediante passaggio di professori e ricercatori della corrispondente qualifica dell’Università di Trieste, secondo la seguente procedura:
a) la Facoltà formula la proposta, che viene sottoposta all’approvazione del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione nell’ambito delle rispettive competenze.
b) il Preside della Facoltà emette specifico avviso di vacanza del posto con l’indicazione del settore. L’avviso viene esposto all’albo della Facoltà e della Sezione personale docente.
c) gli interessati presentano domanda al Preside della Facoltà nel termine perentorio- non inferiore a 15 giorni- previsto nell’avviso di vacanza, allegando il curriculum e i titoli e le pubblicazioni -con il relativo elenco- che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa.
d) il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica e l’attività didattica dei candidati sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti e decide con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Ove lo ritenga opportuno, in particolare nei casi in cui la Facoltà non disponga al proprio interno di idonea competenza nel settore, il Consiglio di Facoltà affida ad una commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparativa. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone al Consiglio di Facoltà.
e) la procedura si conclude con il decreto del Rettore, che dispone il passaggio del professore o ricercatore sul posto vacante ed ha natura definitiva.

f) entro 30 giorni dall’emanazione del decreto viene data comunicazione dell’esito della procedura ai candidati che hanno presentato regolare domanda.
g) il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può decidere di non procedere alla chiamata. In tal caso il Preside comunica, entro 30 giorni, la decisione della Facoltà ai candidati che hanno prodotto regolare domanda.

3) il passaggio di un professore o ricercatore universitario da una ad altra Facoltà dell’Ateneo secondo la seguente procedura:
a) l’interessato presenta istanza di passaggio per lo stesso settore scientifico-disciplinare al Preside della Facoltà di destinazione, chiedendo contestualmente al Preside della Facoltà di appartenenza il nulla osta al passaggio con cessione del posto e della relativa risorsa stipendiale.
b) il Consiglio della Facoltà di appartenenza dell’interessato delibera in merito alla richiesta di passaggio e di cessione del posto e della relativa risorsa stipendiale.
c) subordinatamente al nulla osta della Facoltà di appartenenza, il Consiglio della Facoltà alla quale è diretta l’istanza di passaggio decide con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei presenti.
d) se l’istanza di passaggio viene accolta, il passaggio del professore o ricercatore viene disposto, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con decreto rettorale che ha natura definitiva.
e) se l’istanza di passaggio non viene accolta, il Preside comunica, entro 30 giorni, la decisione della Facoltà all’interessato.