Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 2 - Contingenti e precedenze

01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può superare il limite del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
02.- Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:

1) dover assistere familiari portatori di handicap non inferiori al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti;
2) avere figli minori, in relazione al loro numero;
3) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa delle assunzioni obbligatorie;
4) aver superato i 60 anni di età ovvero compiuto i 25 anni di servizio;
5) ricorrere di motivate esigenze di studio, da valutarsi a cura dell'Amministrazione.

03.- Le situazioni di cui ai punti 2 e 4 sono rilevate d'ufficio.
04.- Per le situazioni di cui ai punti 1, 3 e 5 le domande devono essere corredate da idonea documentazione probatoria.
05.- A parità di condizioni, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età.