Generale di Ateneo
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 14 - Strutture scientifiche/afferenze

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i professori ed i ricercatori devono afferire ad un Dipartimento od, in via transitoria, ad un Istituto dell'università.
Sui casi irrisolti, sentiti i Dipartimenti ed Istituti interessati, delibera il Senato Accademico, sulla base dell'attività di ricerca dichiarata dal singolo professore e ricercatore, nonchè del settore scientifico-disciplinare in cui l'interessato risulta inquadrato.
La richiesta di afferenza ad una diversa struttura scientifica da parte del singolo professore e ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve esseere accettata dalla struttura diversa, sentita la struttura di appartenenza. In caso di contenzioso, si applica il comma precedente.
Tutte le afferenze e loro successive modifiche devono essere comunicate all'Amministrazione universitaria a cura del Direttore della struttura cui l'interessato afferisce.
La mancata afferenza ad una struttura scientifica dell'università da parte del singolo professore e ricercatore preclude all'interessato la possibilità che vengano assunti da parte di alcun Direttore di struttura, comunque denominata, impegni di spesa su finanziamenti per l'attività di ricerca scientifica di cui il singolo professore o ricercatore sia titolare. L'interessato non può inoltre essere computato nella ripartizione di finanziamenti sul bilancio universitario nel cui ambito l'afferenza sia assunta quale criterio generale o parziale. Tale preclusione opera anche nei casi in cui la gestione amministrativo-contabile risulti affidata, per conto di strutture scientifiche, a centri di servizio comunque denominati.
In tema di afferenza transitoria agli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 dello Statuto e quelle contenute nel presente regolamento che disciplinano il riassorbimento di dette strutture.