Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 7 - Il Collegio dei Docenti della Scuola

1. Il Collegio dei docenti è composto da docenti di prima e seconda fascia, e da ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Scuola, nonché eventualmente da esperti qualificati in numero inferiore alla metà dei componenti. Il Consiglio di Dipartimento autorizza i docenti a far parte dei Collegi dei Docenti.

Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva e appartenenti all’Università di Trieste e alle eventuali Università consorziate.
Possono far parte del Collegio, in soprannumero e con funzione consultiva, componenti provenienti da Atenei diversi da quelli partecipanti alla gestione della Scuola di Dottorato. I componenti il Collegio possono far parte di altri Collegi dei docenti di Dottorato, purché si rispetti la composizione di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.
Il Collegio è unico per tutti i cicli attivati.
Il Direttore del Dipartimento proponente, in sede di prima attivazione, convoca i componenti del Collegio o dei Collegi d’indirizzo in seduta plenaria ai fini dell’elezione del Direttore della Scuola.
In tale sede, qualora la Scuola preveda l’articolazione in indirizzi, sarà formalizzata la costituzione dei collegi di indirizzo secondo le modalità del successivo articolo 9.
In corrispondenza delle sedute sarà redatto un verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso entro 5 giorni completo degli allegati in duplice copia, alla Segreteria dei Dottorati di ricerca dell’Ateneo che ne curerà la conservazione.
2. É compito del Collegio dei Docenti:

eleggere il Direttore della Scuola;
approvare il Regolamento di cui all’art. 2 comma 6;
formulare il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica comune agli eventuali indirizzi, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull’attività degli studenti iscritti, elaborando la programmazione della loro attività di formazione e ricerca, espresso eventualmente in crediti formativi, con l’indicazione esatta delle modalità di conseguimento e di verifica dei medesimi;
deliberare l’istituzione di indirizzi d’intesa con i Dipartimenti interessati e sentito il parere del Consiglio scientifico;
effettuare il riparto delle risorse e delle borse;
approvare la relazione consuntiva e programmatica di cui all'art. 5, comma 2, lett. e);
proporre al Rettore i nominativi dei componenti la/e Commissione/i giudicatrice/i per l’esame di ammissione e per l’esame finale di Dottorato;
fissare la data di effettivo inizio dei corsi;
indicare il supervisore responsabile della formazione e delle attività di ricerca per ciascun studente iscritto alla Scuola. Le funzioni di supervisore possono essere ricoperte anche da esperti/docenti esterni, previa approvazione del Collegio dei Docenti;
concordare ed approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il supervisore;
organizzare le attività di formazione;
autorizzare gli studenti a recarsi presso strutture italiane od estere non convenzionate, per un periodo di formazione superiore ai sei mesi;
definire le modalità di ammissione alla Scuola e fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché la loro ponderazione; dichiarare l’equivalenza o meno dei titoli di studio, conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso per l’ammissione alla Scuola;
deliberare la relazione sull’attività svolta da ogni singolo iscritto ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all’anno di corso successivo. Il giudizio negativo comporterà l’esclusione dal corso;
assegnare in alternativa all’ammissione all’esame finale, una proroga della presentazione della tesi;
predisporre una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell’intero periodo di frequenza del Dottorato.

3. Nella prima riunione di ogni anno solare va autocertificata la composizione di quest’Organo.