Concessione di vestiario al personale tecnico ed ausiliario addetto a servizi diversi

Art. 6

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 5 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c), dell'Art. 3;
b) divisa estiva come alle lettere d), e), f), dell'Art. 3;
c) vestaglia;
d) cappotto di panno o cover coat blu scuro, ad un petto, due tasche a taglio con pattina, bottoni in frutto, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico; confezione su misura;
e) impermeabile blu scuro, nylon, qualità resistente; su taglia;
f) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9 - per donna;
g) n. 2 camicie, come alla lettera h) dell'Art. 3;
h) n. 2 camicie, come alla lettera i) dell'Art. 3;
i) guanti pelle colore nero, interno lana:
l) assegnazione delle scarpe da lavoro estive ed invernali, con fornitura a frequenza alternata annuale, per il personale (3 unità) addetto al Servizio Postale di collegamento tra le sedi universitarie (esterne).