Attivazione corsi di studio con modifica di ordinamento

· Riferimenti normativi

- DM 22 ottobre 2004, n. 270

- DDMM 16 marzo 2007

- DM 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale”

- Documento del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici”

 

·Descrizione del processo

Sono considerate modifiche all’ordinamento di un Corso di studio, e come tali devono essere inviate al CUN per il previsto parere:

- tutte le modifiche ai quadri A contrassegnati con “RaD” della sezione “Qualità” della scheda SUA

- tutte le modifiche al quadro delle attività formative della scheda SUA (quadro F della sezione “Amministrazione”)

- trasformazione del Corso in interateneo (o da interateneo a “di Ateneo”)

- variazioni di denominazione del Corso

- lingua/lingue in cui si tiene il Corso

- variazioni delle modalità di erogazione (convenzionale / teledidattico/ doppia / mista)

 

In caso di modifiche sostanziali di ordinamento, rimane confermata anche nel sistema AVA 2.0 la necessità di svolgere un rapporto di riesame ciclico (documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee Guida”, pag. 16). In ogni caso il Corso di Studio deve svolgere il riesame ciclico secondo le indicazioni del Presidio della Qualità (https://web.units.it/presidio-qualita/autovalutazione-cds-scheda-monitor...).

 

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