Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO V DISPOSIZIONI A GARANZIA DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 17. Responsabilità disciplinare e sanzioni

1.    Qualora venga accertata l'adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alle Linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali a garanzia della riservatezza, l'ANAC applica le sanzioni previste.

2.    L’RPCT, in caso venga accertato il mancato svolgimento da parte sua della necessaria attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, oltre ad essere soggetto a quanto previsto dalla normativa sulla responsabilità disciplinare dirigenziale (art. 21 del d.lgs. n. 165/2001), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro determinata dall’ANAC.  

3.    L’RPCT e i soggetti che lo supportano sono tenuti alla tutela della riservatezza nei confronti del segnalante e del segnalato secondo le rispettive competenze e, in caso di violazione di tale obbligo, sono soggetti a responsabilità disciplinare.

4.    Nel caso venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 

5.    Qualsiasi dipendente pubblico che viola le tutele di cui beneficia il segnalante ai sensi dell’art. 54-bis è passibile di incorrere in responsabilità disciplinare.