Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO IV TUTELA DEI SOGGETTI SEGNALATI

Art. 15 – Tutela nel procedimento

1.    I dati relativi ai soggetti segnalati sono tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi e nei limiti di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

2.    In particolare, pur non potendo esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento UE, il segnalato può richiedere al Garante per la Privacy di compiere accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di regolamento, del cui esito informa l’interessato.

Se il trattamento non risulta conforme, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione, (art. 160 D. Lgs. 196/2003).