Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO II PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E PROCEDIMENTO

Art. 9 - Esiti dell’istruttoria

1.    L’RPCT, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, se ritiene la segnalazione manifestamente infondata, ne dispone l’archiviazione con atto adeguatamente motivato.

2.    Diversamente, se l’RPCT ravvisa elementi che, allo stato, facciano ritenere la segnalazione ragionevolmente fondata provvede a:

- informare il Dirigente della struttura di appartenenza o il Direttore del Dipartimento cui afferisce l’autore dell’illecito;  

- informare il Rettore e il Direttore generale secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, anche ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;

- ove ne ricorrano gli estremi, presentare denuncia all’Autorità giudiziaria e inoltrare la segnalazione all’Anac;

3.    All’RPCT non compete accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall’Amministrazione oggetto di segnalazione.

4.    Il segnalante è informato della conclusione dell’istruttoria e del relativo esito.