Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti
CAPO II – FINANZIAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 11 - Attività organizzate congiuntamente

  1. Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un’Associazione capofila il cui Responsabile sarà l’unico interlocutore dell’Università.
  2. I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.