Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smartworking) del personale tecnico amministrativo

Art. 13 - Luogo di svolgimento dell'attività in lavoro agile

1.    Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è individuato dal/dalla singolo/a dipendente d’intesa con l’Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nel comma seguente e nell’informativa sulla sicurezza, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore stesso e la segretezza dei dati di cui dispone per esigenze di ufficio. Ogni eventuale modifica della sede concordata dovrà formare oggetto di apposita preventiva comunicazione all’Amministrazione che dovrà consentirvi.

2.    I luoghi scelti per lo svolgimento dell’attività in smart working devono presentare le seguenti caratteristiche:

-        essere idonei a consentire l'esercizio dell’attività lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza anche dal punto di vista dell’integrità fisica;

-        avere, di norma, una connessione internet con un livello di sicurezza adeguato che consenta il collegamento con i sistemi di Ateneo;

-        essere dotati di una postazione di lavoro che garantisca lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza per il dipendente (avere corretta illuminazione, prevedere l'assenza di elementi che possano causare infortuni, quali prese elettriche in cattivo stato, agenti pericolosi per la salute, ecc.), nonché la necessaria tranquillità nell’erogazione della prestazione.

3.    In ogni caso, è esclusa la possibilità di individuare in un luogo pubblico o aperto al pubblico il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, così come in una sede collocata al di fuori dei confini nazionali, fatto salvo il caso di residenza o domicilio all’estero (es. lavoratori transfrontalieri).