Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smartworking) del personale tecnico amministrativo

Art. 8 – Recesso e revoca dell’accordo

1.    Il/La dipendente e l’Amministrazione possono interrompere l’accordo prima della sua naturale scadenza, con specifica motivazione e preavviso non inferiore a 30 giorni.

 

2.    Nel caso di lavoratore/lavoratrice agile disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore/della lavoratrice.