Art. 7 – Accordo individuale di lavoro agile
1. I/Le dipendenti ammessi/e allo svolgimento della prestazione di lavoro agile sottoscrivono con il Direttore Generale un accordo individuale, accessorio rispetto al contratto individuale di lavoro, che regola diritti e obblighi reciproci. In particolare esso, redatto per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina:
a) le modalità della prestazione lavorativa svolta all'esterno della sede di lavoro, nonché i tempi di riposo e disconnessione
b) la durata dell’accordo, le ipotesi e le modalità di giustificato motivo di recesso d’iniziativa del dipendente e di revoca da parte dell’Università;
c) la specifica indicazione del numero e delle giornate di lavoro agile;
d) l’individuazione della fascia e delle modalità di contattabilità;
e) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile
f) le strumentazioni tecnologiche utilizzate dal lavoratore;
g) le specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione informatica;
h) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa dal lavoratore, nel rispetto dell’art. 4 della L. n.300/1970.
i) Modalità e tempi di esecuzione e di misurazione della prestazione.
2. Salvo il mutamento delle circostanze che ne abbiano giustificato la sottoscrizione, gli accordi individuali di lavoro agile stipulati con i/le dipendenti avranno durata annuale.
3. L’accordo deve contenere, in allegato, l’Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in ambienti diversi da quelli universitari, a seconda che essa sia svolta in ambienti indoor o outdoor.