Art. 4 - Attività che possono essere svolte in modalità agile
1. Sono da considerare potenzialmente idonee allo svolgimento in modalità agile le attività che presentano le seguenti caratteristiche:
a) possibilità di delocalizzazione. Attività tali da poter essere svolte a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro.
b) autonomia operativa. Le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli/le altri/e componenti dell’ufficio di appartenenza ovvero con gli/le utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;
c) possibilità di programmare il lavoro e di verificarne facilmente l’esecuzione;
d) possibilità di misurare, monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite in lavoro agile attraverso la definizione di precisi indicatori misurabili.
2. Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere su turni, o quotidianamente e necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi ovvero che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili (cd. “attività indifferibili”), ove non utilmente applicabile il principio di rotazione dei/delle dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
- persone operanti presso sportelli incaricati del ricevimento del pubblico in sola presenza
- attività tecniche di laboratorio per le quali è necessario l’utilizzo di macchine o strumentazioni presenti in sede
-attività tecniche che implicano la costante presenza presso le sedi dell’Ateneo (es. sopralluoghi, interventi tecnici)
-attività di portierato.