Regolamento in materia di progressione di carriera del personale tecnico amministrativo in applicazione dell’art. 22, co. 15, del d.lgs. 75/2017

Art. 5 – Progressione da categoria B a categoria C

  1. Nella progressione tra categorie da B a C, è consentito il passaggio tra le seguenti aree:

 

 

DA

A

Area amministrativa

Area amministrativa

Area delle biblioteche

Area servizi generali e tecnici

Area delle biblioteche

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Area amministrativa

 

 

  1. Il punteggio complessivo è determinato da:

a)    50 punti per prova d’esame

b)    18 punti per valutazioni positive

c)    32 punti curriculum professionale

 

  1. La prova d’esame consiste nel superamento di una prova scritta a contenuto teorico pratico.

La prova, per cui sono disponibili massimo 50 punti, si intende superata con la votazione minima di 26/50.

Il punteggio dei risultati relativi alla valutazione della prestazione lavorativa dell’ultimo triennio viene calcolato considerando 6 punti per ogni anno con valutazione positiva uguale o superiore a 75 punti.

 

4.   Il punteggio da attribuire per il curriculum professionale viene così ripartito:

a) fino a 18 punti per esperienza lavorativa maturata. Tale punteggio è determinato, al netto del periodo utile come requisito di accesso, calcolando l’effettivo servizio maturato, con esclusione dei periodi di aspettativa o altre assenze senza assegni e maturazione di anzianità. Per ogni anno di effettivo servizio viene attribuito 1 punto; nel caso di servizio ricompreso tra 6 e 12 mesi viene attribuito un punteggio pari a 0,5;

b) fino a 14 punti per titoli culturali e professionali attinenti alla natura e alle caratteristiche della posizione oggetto di selezione

 

5. La valutazione sul grado di attinenza dei titoli indicati dai candidati viene effettuata dalla Commissione esaminatrice la quale attribuisce il relativo punteggio.