Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Trieste

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche

1.    Per l’iscrizione all’Albo le associazioni studentesche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)   avere una base associativa non inferiore alle 15unità, composta per almeno l’80% da studenti regolarmente iscritti all’Università di Trieste;

b)  gli studenti possono aderire anche a più di un’associazione; possono però appartenere agli organismi direttivi di un’unica delle associazioni cui partecipano e la base associativa di ogni associazione deve in ogni caso ricomprendere un nucleo di 15 iscritti esclusivi;

c)   presentare l’atto costitutivo e uno Statuto in forma scritta, ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli associati e l’accettazione della responsabilità solidale verso l’Ateneo in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti;

d)  avere tra le proprie finalità la promozione di attività sociali, culturali, ricreative, formative, di sostegno alla didattica e/o di organizzazione e gestione di spazi per lo studio destinate senza fini di lucro agli studenti dell’Università di Trieste;

e)  prevedere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, Tesoriere o Revisore dei conti.

2.   Possono iscriversi all’Albo in qualità di Associazioni studentesche le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, in possesso dei seguenti requisiti:

a)  essere state regolarmente ammesse con decreto rettorale alle ultime elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali;

b)  aver eletto un proprio rappresentante in almeno uno dei seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, Comitato degli studenti dell’ARDIS, Comitato per lo sport universitario;

c)   essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.