Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 20 – Sospensione degli studi

1.    I dottorandi possono presentare domanda di sospensione della frequenza, previo visto del supervisore, per comprovati motivi previsti dalla legge quali:

a)    tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007;

b)    congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;

c)    servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;

d)    gravi motivi di salute.

Il Collegio dei docenti ne prende atto.

2.    Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, previo nulla osta del Supervisore, una sospensione della frequenza per un massimo di 6 mesi per i seguenti comprovati motivi:

a)    gravi motivi di famiglia;

b)    motivi lavorativi (periodi di prova, nel limite previsto dal contratto di lavoro);

c)    nel caso di dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati o nel caso di apprendistato, per esigenze motivate dell’ente stesso.

3.    Il periodo di sospensione della frequenza deve essere recuperato alla fine del ciclo. Nel periodo di sospensione il dottorando non può svolgere attività nell’ambito del dottorato.

4.    Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità della borsa non possono eccedere la durata del Corso, a eccezione di quanto previsto all’art. 21 comma 2 del presente Regolamento.

5.    Se i periodi di sospensione all’interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando deve iscriversi nuovamente allo stesso anno.

6.    Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso non possono superare complessivamente i 6 mesi.