Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 18 – Immatricolazione

1.    I candidati in posizione utile in graduatoria presentano la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel bando di ammissione.

2.    Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione e la durata complessiva della frequenza di 36 mesi, previo parere positivo del Collegio dei docenti, l’inizio della frequenza del primo anno di corso può essere:

a)    differito all’anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio della frequenza fissata dal bando, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al proprio titolo di studio estero o che, per motivi documentati, non riescano ad ottenere il visto d’ingresso in tempo utile, ferma restando la facoltà del Collegio di autorizzare la frequenza da remoto entro il primo trimestre;

b)    ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del dottorato, qualora il dottorando debba concludere un corso universitario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, ovvero un tirocinio, un assegno di ricerca o un rapporto di lavoro o per i motivi legati alle procedure di ingresso in Italia o di perfezionamento della documentazione di cui al comma 2 lettera a).

3.    Ai fini dell’attività di ricerca, possono richiedere la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo i dottorandi, con carriera attiva, iscritti ai Corsi ai quali l’Ateneo partecipa in forma associata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DM 226/2021.