Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi

1.    Possono accedere al dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di:

a)    laurea magistrale o titolo accademico di secondo livello equivalente;

b)    titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente al titolo italiano richiesto, comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al dottorato.

2.    I titoli di accesso al dottorato devono essere conseguiti entro la scadenza del bando, fatta salva la possibilità per coloro che ne siano in difetto di conseguirli entro la data di iscrizione al dottorato, stabilita nel bando stesso.

3.    La Commissione per l’esame di ammissione valuta l’idoneità del titolo estero ai soli fini dell’ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione d’idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo estero in modo da garantire parità di trattamento ai candidati.

4.    L’idoneità dei titoli esteri dei candidati reclutati a seguito di procedure selettive internazionali, nonché dei titoli esteri dei dottorandi in co-tutela in ingresso, è valutata dal Collegio dei docenti.