Art. 14 - Supervisori
1. A ciascun dottorando sono assegnati almeno due supervisori, nominati dal Collegio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 6 del DM 226/2021.
Almeno uno dei supervisori deve appartenere al Collegio o al Consiglio dei docenti.
2. Il supervisore:
a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l’effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi definitiva di dottorato;
b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l’attività del dottorando;
c) autorizza il dottorando a effettuare le trasferte nell’ambito dell’attività del dottorato in Italia e all’estero;
d) autorizza le spese del budget della ricerca;
e) informa il Collegio dei docenti sui progressi dell’attività del dottorando con cadenza almeno annuale anche sulla base della relazione di cui all’art. 25, comma 11, lettere e) e f) del presente Regolamento, mettendo in evidenza i punti di forza e i punti che richiedono un miglioramento;
f) esprime un parere sul passaggio del dottorando all’anno di corso successivo e sull’eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi o sul prolungamento della frequenza e sull’ammissione alla valutazione della tesi;
g) segnala al Collegio dei docenti l’eventuale inadempimento del dottorando degli obblighi di cui all’art. 25, anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso;
h) propone al Collegio, dopo averne verificato per tempo la disponibilità in relazione alle modalità e alle tempistiche previste, almeno due docenti o esperti e un supplente di elevata qualificazione che dovranno valutare l’elaborato della tesi del dottorando ai fini dell’ammissione all’esame finale.