Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti

1.    Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:

a)    definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e l’eventuale articolazione del Corso in curricula;

b)    promuove, in sinergia con i Dipartimenti, forme di collaborazione con i soggetti di cui all’art. 3, comma 2 del DM 226/2021 anche in forma non associata ai fini di un miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;

c)    approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore, sentito il Consiglio dei docenti, qualora istituito;

d)    vigila sul buon andamento delle attività del Corso;

e)    propone i componenti della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione;

f)     definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;

g)    propone l’assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal bando di ammissione di riferimento;

h)    nomina entro due mesi dall’inizio dell’attività il supervisore e uno o più co-supervisori del dottorando;

i)     approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere dei supervisori, e assegna a ciascun dottorando, entro due mesi dall’inizio dell’attività, la sede di frequenza prevalente;

j)     autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

k)    autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi altra attività al di fuori del progetto formativo, se giudicata compatibile con l’attività del dottorato, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 25 del presente Regolamento;

l)     approva le richieste di co-tutela di tesi per i dottorandi in ingresso e in uscita;

m)   valuta con cadenza almeno annuale l’attività svolta dai dottorandi, sentiti i supervisori, e delibera l’ammissione all’anno successivo, l’eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi o il prolungamento della frequenza e l’ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;

n)    propone, con deliberazione motivata, anche in corso d’anno, l’esclusione di un dottorando dal proseguimento del Corso;

o)    delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché alle richieste di differimento dell’inizio delle attività e della durata complessiva del Corso di cui all’art. 6 del presente Regolamento;

p)    nomina i valutatori o revisori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l’esame finale;

q)    fornisce, se richiesto, idonea documentazione ai fini della rendicontazione dei progetti;

r)     autorizza, su richiesta del dottorando e sentiti i supervisori, l’oscuramento di parti della tesi o l’embargo nelle forme previste;

s)    delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;

t)     in caso di Corsi che derivino da accorpamenti di dottorati disattivati, qualora le tematiche e i settori scientifico disciplinari dei Corsi siano coerenti, il Collegio del nuovo Corso assume le competenze e gli obblighi anche per quello ad esaurimento, fermo restando che ai dottorandi sarà rilasciato il titolo con la denominazione del Corso a cui sono stati immatricolati;

u)    nel caso di accordi con sedi associate, fornisce gli elementi necessari alla redazione delle convenzioni;

v)    Il Collegio dei docenti segue e coordina, a partire dal ciclo per il quale viene accreditato, le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi durante il proprio mandato, subentrando in tale attribuzione al collegio accreditato nel ciclo precedente, ove modificato nella sua composizione.

w)   svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2.    Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e, in caso di nuova istituzione del Corso, dal Direttore del Dipartimento proponente. Le riunioni possono essere svolte anche da remoto con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale sottoscritto con firma digitale e trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

Le funzioni di Presidente, di norma il Coordinatore, e Segretario della seduta non possono coincidere.

3.    La partecipazione al Collegio dei docenti non comporta oneri a carico dell’Ateneo.