Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 8 - Consulta

1.    La Consulta è composta da tutti i Coordinatori dei Corsi o loro delegati con sede amministrativa presso l’Ateneo. Per argomenti specifici all’ordine del giorno possono essere coinvolti anche i Referenti dei dottorati con sede amministrativa esterna.

2.    La Consulta è presieduta dal Rettore o dal suo delegato per i dottorati di ricerca.

3.    La Consulta esprime pareri e presenta proposte nelle seguenti materie:

a)    modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi;

b)    aspetti comuni delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, enti di ricerca, imprese e qualsiasi istituzione o altro soggetto pubblico o privato qualificato, in Italia o all’estero, anche al fine del reperimento di finanziamenti;

c)    modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;

d)    politiche generali di finanziamento dei Corsi.

4.    Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dal Rettore o dal suo delegato almeno una volta l’anno, ove utile o necessario. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Il Rettore o il suo delegato vota in caso di parimerito. Le sedute della Consulta possono avere luogo anche da remoto. Alla Consulta può partecipare, con funzioni consultive, il personale degli uffici competenti in relazione alle tematiche all’ordine del giorno.