Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12 Entrata in vigore e regime transitorio

1.         Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo. Le procedure valutative di cui ai Titoli II e III si applicano a partire dall’anno accademico 2021/2022, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

2.         In fase di prima applicazione (a.a. 2021-2022):

a) la relazione triennale di cui all’articolo 2 comma 6 viene presentata entro il mese di aprile 2022, su indicazione dell’Ufficio Carriere del Personale docente;

b) la procedura valutativa di cui all’articolo 4 è avviata entro il mese di giugno 2022;

c) il processo funzionale all’attribuzione dello scatto stipendiale di cui all’articolo 7 viene effettuato ripartendo gli eventi titolo secondo due scaglioni semestrali (I semestre: novembre 2021-aprile 2022; II semestre: maggio 2022-ottobre 2022);

3.         Con precipuo riferimento all’attività gestionale, fino alla valutazione condotta nell’anno accademico 2023/2024, si applica il seguente criterio:

a) con riferimento agli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se l’interessato, in ciascun anno accademico:

I) ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Prorettore, Collaboratore o Delegato del Rettore, Componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore o Direttore Vicario di Dipartimento, Coordinatore di un Corso di studio di primo e secondo livello, Coordinatore di un Dottorato di ricerca o Direttore/Coordinatore di una Scuola di specializzazione, Coordinatore di un Centro interdipartimentale, membro del Nucleo di valutazione o della Commissione per la Valutazione della Ricerca o del Presidio della Qualità o del Comitato Pari Opportunità o del Comitato per il Mobbing o del Comitato Unico di Garanzia o del Comitato Etico o del Collegio di Disciplina o dell’Organismo per il Benessere degli Animali o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d’impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio;

oppure

II) in base alle risultanze dei verbali, risulta presente o assente giustificato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza.

b) con riferimento all’a.a. 2021/2022, la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se l’interessato ha soddisfatto uno dei due seguenti criteri:

I) risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.

II) il docente ha partecipato ad almeno il 50% + 1 delle adunanze a cui è stato convocato.

4.         Fatti salvi il regime transitorio e la gestione degli scatti stipendiali maturati prima dell’entrata in vigore ai sensi del comma 1, il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240.