Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico e congedi analoghi

1.         Al docente, il cui servizio effettivo non copre l’intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri:

I) l’attività didattica di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) e l’attività gestionale di cui all’articolo 4 comma 2 lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell’attività didattica e dell’attività gestionale nell’anno accademico che non integra tale soglia;

II) l’attività di ricerca viene valutata ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera b);

III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato “non valutabile” nell’ipotesi di “esonero totale” dalla valutazione dell’attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.

1 bis        Ai fini del servizio effettivo di cui al comma 1 rilevano tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall’interessato presso l’Università degli Studi di Trieste. L’attività gestionale non è oggetto di valutazione nel ruolo di ricercatore a tempo determinato.

2.         Il docente, non presente nei ruoli dell’Ateneo al momento dell’avvio del processo di valutazione annuale, trasferitosi presso l’Università di Trieste, che ivi maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall’autocertificazione relativa all’assolvimento degli obblighi istituzionali secondo i criteri previsti nell’Ateneo di provenienza.

3.         I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 o di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca all’estero ex art. 10 Legge 311/1958 e i ricercatori che usufruiscano di periodi di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 8 Legge 349/1958) conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall’articolo 4 comma 2 lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri contemplati dall’articolo 4 comma 2 lettere a) e c) con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo.