Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO II VALUTAZIONE DEI DOCENTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONCORSUALI E A COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA

Articolo 4 Procedimento valutativo

 

1.         Nel mese di febbraio di ciascun anno, l’Amministrazione avvia d’ufficio l’attività di valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo.

 

2.         Fatte salve specifiche deroghe previste dalla legislazione di settore, la valutazione si svolge applicando i seguenti criteri:

 

a) l’attività didattica si considera positiva se, ai sensi dell’articolo 2 comma 9, risulta a sistema l’avvenuta presentazione dell’ultima relazione triennale, corredata della prescritta autocertificazione relativa all’assolvimento dei compiti didattici istituzionali nei tre anni accademici oggetto della relazione;

 

b) la valutazione dell’attività di ricerca si considera positiva se, nell’ultima rilevazione disponibile al momento di presentazione della relazione, il docente risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, tenendo conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale o totale;

 

c) la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se, in ciascuno dei tre anni accademici oggetto dell’ultima relazione triennale, il docente ha partecipato ad almeno il 50% + 1 delle adunanze a cui è stato convocato. Nel caso di assenze per motivi rilevati in CSA, ai fini dell’integrazione della soglia prevista dal periodo precedente, non si computano le relative convocazioni. La valutazione dell’attività gestionale si considera, altresì, positiva con riguardo a chi abbia rivestito il ruolo di Rettore o Pro-Rettore vicario per almeno uno degli anni accademici oggetto dell’ultima relazione triennale.

 

3.         Consegue una valutazione positiva il docente che soddisfa tutti i criteri indicati al comma 2. Sono fatti salvi i casi di esonero totale di cui all’art. 10.

 

4.         Consegue una valutazione negativa il docente che non soddisfa uno o più criteri indicati al comma 2. Consegue, altresì, una valutazione negativa il docente al quale, nell’ultimo anno accademico concluso, il Consiglio di Amministrazione abbia irrogato una sanzione disciplinare diversa dalla censura.

 

5.         Gli esiti della procedura valutativa sono formalizzati dal Rettore, con proprio decreto, che viene comunicato a ciascun docente nella rispettiva casella di posta elettronica istituzionale, con avvertimento circa la possibilità di avanzare istanza di revisione ai sensi del comma successivo. 

 

6.         Avverso il decreto rettorale di cui al comma 6, il docente che abbia conseguito una valutazione negativa può rivolgere al Rettore motivata istanza di revisione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione nella propria casella di posta elettronica istituzionale. Sull’istanza il Rettore decide entro i successivi dieci giorni, con provvedimento motivato.