Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO III - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

art. 53 - Direttore di dipartimento

1. Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, il direttore di dipartimento è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento.

2. Il direttore, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.

3. Il direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza del dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 54.

4. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il direttore si avvale dei competenti uffici dell’amministrazione centrale.