Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO II –PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

art. 49 – Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti posti in essere per:

a. assumere mutui e finanziamenti;

b. costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;

c. conferire procura per agire e resistere in giudizio;

d. transigere giudizialmente e stragiudizialmente;

e. vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;

f. stipulare contratti di leasing immobiliare;

g. stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;

h. stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

i. consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;

j. affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;

k. negoziare valori mobiliari;

l. accettare liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni immobili, universalità di mobili o beni mobili registrati, nonché aventi ad oggetto beni mobili, quando non rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, o siano di importo pari o superiore agli euro 5.000, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;

m. deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;

n. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 52, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 60 del presente regolamento.