Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO II - PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO
CAPO II - SISTEMA CONTABILE

art. 17 – Entità di registrazione contabile

1. Le entità di registrazione contabile identificano la natura e la destinazione delle risorse acquisite e impiegate; esse sono coerenti con lo schema organizzativo richiamato all’articolo 13 e ne seguono l’evoluzione.

2. Le entità di registrazione della contabilità economico-patrimoniale sono: le unità analitiche, i progetti e i conti.

3. Le unità analitiche e i progetti esprimono la destinazione e la pertinenza di costi e ricavi. I conti individuano la natura del costo, la natura e la provenienza del ricavo, la natura delle attività e delle passività. L’Ateneo adotta un piano dei conti di contabilità generale e un piano dei conti di contabilità analitica, definiti nel Manuale di contabilità e del controllo di gestione.

4.  Ai fini del controllo della disponibilità, le entità di registrazione sono le unità analitiche e i progetti.