Regolamento sul contingente di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero presso l’Università degli Studi di Trieste

Art. 4 – Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero

4.1.  Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero sarà individuato di volta in volta, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioni indispensabili. Se possibile, in caso di fungibilità dei contenuti della prestazione, sarà individuato anche all’esterno dell’unità organizzativa interessata, nel perseguimento del rispetto, il più esteso possibile, della volontarietà della prestazione.

4.2.  L’Ufficio competente, ricevuta comunicazione ufficiale dell’indizione di uno sciopero, inoltra a tutto il personale la relativa circolare informativa, avviando la ricognizione delle volontà di adesione.

4.3. I Responsabili delle strutture coinvolte, in occasione di ciascuno sciopero, individuano i nominativi del personale da includere nei contingenti necessari ad assicurare il servizio essenziale e le prestazioni indispensabili indicate all’art. 3 del presente Regolamento.

4.4.      I contingenti incaricati di garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi sono formati nel rispetto dei seguenti criteri di individuazione:

            - in primis, volontarietà del lavoratore

            - in subordine, criterio di rotazione, ove possibile, da attuarsi in ordine alfabetico

4.5.      I nominativi sono comunicati dai responsabili tramite e-mail, entro il settimo giorno antecedente lo sciopero, ai diretti interessati ed all’Ufficio competente il quale provvede, poi, a comunicarli alle Organizzazioni sindacali locali entro il quinto giorno antecedente lo sciopero.

4.6.      Il personale individuato ai sensi dei commi precedenti ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

4.7.      Nel caso in cui la Struttura non comunichi i nominativi di alcun personale esonerato, si intende che la continuità del servizio è garantita dal Responsabile della stessa.