Regolamento dell’Università degli Studi di Trieste in materia di Visiting Scientists

Art. 6 - ATTIVITA’

  1. Il/La Visiting Scientist svolge la sua attività presso il Dipartimento proponente, secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato.
  2. Il/La Visiting Scientist deve ad attenersi alle disposizioni interne all’Ateneo in tema di sicurezza del posto di lavoro e delle banche dati e si impegna ad osservare le prescrizioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo.
  3. Durante il periodo di permanenza saranno garantiti da parte del Dipartimento una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante, l’accesso alle risorse informatiche e alle biblioteche dell’Ateneo. Relativamente alle coperture assicurative, se previste dalla normativa vigente o da impegni assunti, il Dipartimento deve sempre verificare, prima dell’avvio della procedura di richiesta di conferimento del titolo, presso l'Ufficio di Ateneo competente in materia di assicurazioni, la sussistenza di coperture assicurative connesse alle specifiche attività che saranno svolte (es. accesso ai laboratori, utilizzo di strumentazioni, ecc.) e informerà il/la Visiting Scientist della necessità di eventuali coperture assicurative a suo carico.
  4. Qualora fosse necessario procedere all’attivazione di nuove coperture o all’estensione di quelle attive, a carico dell’Ateneo, il relativo onere finanziario sarà posto in capo al Dipartimento.
  1. Il titolo di Visiting Professor può consentire di far parte delle commissioni d’esame e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, se deliberato dal Dipartimento ospitante.
  2. A conclusione del periodo il/la Visiting Scientist presenta al Dipartimento una relazione sull’attività svolta, che sarà controfirmata ed integrata dalla persona referente, la quale dovrà anche evidenziare il contributo che la visita ha dato al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo. Una copia della relazione finale sarà inviata anche all’Ufficio competente di Ateneo per Visiting Scientists.
  3. Qualora il/la Visiting Scientist non possa svolgere del tutto o in parte le attività programmate, dovrà darne immediata informazione al personale docente referente, che è tenuto a comunicarlo al Dipartimento e ai competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, coinvolti nell’organizzazione della visita, che valuteranno anche la rideterminazione o l’annullamento dell’importo eventualmente accordato.
  4. L'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" da parte della figura di Visiting Scientist di area medica è disciplinata da apposito accordo tra l’Ateneo e l’Ente assistenziale.
  5. Qualora il Dipartimento, per le attività svolte dalle figure di Visiting Scientist preveda un riconoscimento economico, questo sarà determinato nei termini previsti dalle relative normative nazionali e di Ateneo. Le attività di insegnamento saranno attribuite ai sensi dell’Art. 23 della Legge 240/2010 e remunerate secondo le disposizioni ivi previste, nonché quelle adottate dall’Ateneo in materia.