Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Fonti normative

Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di cui all’articolo 1 e le procedure organizzative della formazione specialistica dei medici sono disciplinate nell'ordine da:

il D.P.R. 10 marzo 1962, n. 182;

lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;

il D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 517 dd. 21.12.1999;

il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DD.RR. 377/2014 dd. 27/03/2014;

il D.M. 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

il D.M. 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368";

il D.P.C.M. dd. 06.07.2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;

il protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria “ASUITS”;

gli ordinamenti didattici delle singole Scuole;

il D.I. 68/2015 Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

il D.I. 402/2017 Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.