Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Art. 35 - Spazi dell’Ateneo destinati alle Associazioni

1.    Gli spazi che l’Ateneo riserva all’utilizzo da parte di Associazioni sono assegnati annualmente alle Associazioni che:

a.    siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;

b.    abbiano fatto richiesta di concessione d’uso di tali spazi;

c.     siano risultati assegnatari, per quell’anno, di fondi per la realizzazione di attività culturali e sociali ai sensi del presente Regolamento.

2.    L’uso degli spazi è concesso alle Associazioni assegnatarie dopo la sottoscrizione, da parte del Presidente o suo Delegato della Convenzione che regola ogni aspetto relativo alla concessione degli spazi e della relativa assunzione di responsabilità.

3.    In caso di accertamento di utilizzo improprio degli spazi assegnati, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a carico dell’Associazione responsabile l’interdizione dell’accesso per un massimo di dodici mesi.

4.    L’assegnazione degli spazi cessa con la pubblicazione della ripartizione fondi di cui al successivo Bando annuale.