Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Art. 13- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentesche

1.    Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, prima di valutare le domande per la realizzazione delle attività culturali e sociali degli studenti regolarmente pervenute, procede preliminarmente:

a.    all’assegnazione dei fondi per le attività proprie del Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili;

b.    all’assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno dei seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, Comitato degli studenti dell’A.R.D.I.S.S., Comitato per lo sport universitario, dei finanziamenti previsti dall’art. 3 del vigente “Regolamento per il finanziamento delle attività politica delle liste studentesche”.