Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche

Articolo 7

1.    I finanziamenti sono erogati all’Incaricato dal competente ufficio dell’Ateneo, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell’assegnazione spettante alla lista.

2.    L’assegnazione annua è operata contestualmente all’assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti.

3.    Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.

4.    Il finanziamento sarà revocato in relazione alle attività non svolte.