Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche

Articolo 5

1.    Il Presentatore della Lista, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l’Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi, nonché l’Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.

2.    In caso di anticipata cessazione dell’Incaricato prima dell’indizione di una nuova procedura elettorale, egli stesso, prima della sua cessazione, provvederà alla designazione di un nuovo Incaricato. In mancanza provvederà il suo Supplente.