Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche

Articolo 2

1.    Agli effetti del presente regolamento, per Liste si intendono le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, regolarmente ammesse con decreto rettorale all’ultima edizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali di cui all’art. 1.