Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche

Articolo 1

1.    A tutela della partecipazione democratica e del pluralismo è garantito un contributo annuo all’attività d’informazione politica universitaria delle liste rappresentate in almeno uno dei seguenti organi:

a.    Consiglio di Amministrazione

b.    Senato Accademico

c.     Consigli di Dipartimento

d.    Comitato degli studenti dell’ARDISS

e.    Comitato per lo sport universitario

2.    Il contributo viene imputato sui fondi stanziati dall’Ateneo per le attività culturali degli studenti.