Regolamento interno relativo alle contestazioni e alle riserve di un appalto pubblico

Art. 6 – Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all’articolo che precede, le contestazioni dell’appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di consegna o fine lavori.

 

2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all’articolo che precede, le contestazioni dell’appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

 

3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità, non appena reso disponibile.