Regolamento interno relativo alle contestazioni e alle riserve di un appalto pubblico

Art. 4 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’esecutore

1. Laddove nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:

 

a) il Direttore dei Lavori (di seguito “D.L.”) o l’esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi “R.U.P.”) le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori;

 

b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

 

c) la decisione del R.U.P. è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:

 

a) il D.L. redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;

 

b) ove il verbale venga redatto in assenza dell’imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all’esecutore per la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;

 

c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell’esecutore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

 

d) l’esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

 

3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.