Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 3 – Soggetti responsabili della mobilità internazionale

1. I soggetti responsabili della mobilità internazionale sono:

a) il Rettore o il suo delegato per la mobilità internazionale;

b) i Direttori dei Dipartimenti o i loro delegati per la mobilità internazionale;

c) i docenti coordinatori degli scambi internazionali presso i Dipartimenti;

d) i coordinatori dei corsi di studio.

2. Il Rettore, o il suo delegato, d’intesa con gli organi accademici, indirizza e coordina le attività di mobilità internazionale dell’Ateneo.

3. I Direttori dei Dipartimenti, o i loro delegati, gestiscono e coordinano, d’intesa con il Rettore o il suo delegato, le attività riguardanti l’attuazione dei programmi di mobilità. Promuovono, altresì, lemisure e le attività atte a sviluppare la conoscenza dei programmi di mobilità internazionale e dellerelative procedure.

4. I docenti coordinatori degli scambi internazionali, d’intesa con il Direttore del Dipartimento o il suo delegato:

- propongono le sedi estere e i periodi dell’anno per lo svolgimento della mobilità, nonché la durata più opportuna per raggiungere il livello di apprendimento richiesto agli studenti;

- forniscono agli studenti le informazioni sull’offerta formativa della sede estera, assistendoli nella predisposizione del Learning Agreement;

- favoriscono le misure di riconoscimento delle attività formative svolte all’estero;

- propongono la modifica o la disattivazione di un accordo interistituzionale, qualora ritengano che l’offerta formativa della sede estera non sia più congrua con i corsi di studio attivati dal Dipartimento.

5. I coordinatori dei corsi di studio collaborano con gli altri soggetti responsabili della mobilità internazionale del Dipartimento alla progettazione del percorso di formazione all’estero dello studente e alla valutazione delle proposte di nuovi accordi interistituzionali e di modifica odisattivazione di quelli esistenti.