Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca

Art. 3 Condotte che promuovono l'integrità nella ricerca

A.     Nella progettazione e pianificazione della ricerca.

1.   Concordare gli obiettivi del progetto: gli obiettivi e gli scopi che la ricerca si prefigge, nonché la pianificazione della stessa in termini di programmazione e previsioni generali, sono discussi e concordati dai ricercatori prima che il progetto venga presentato e comunque prima dell’avvio delle attività. Chi abbia responsabilità di coordinamento della ricerca discute e concorda con i partecipanti eventuali successive modifiche in modo trasparente.

2.   Valutare la fattibilità, il potenziale impatto e le implicazioni etiche del progetto: i ricercatori e le istituzioni di ricerca coinvolti nel progetto ne valutano la concreta fattibilità nonché i profili etici. Ne esaminano inoltre responsabilmente il potenziale impatto sulle persone, sulla società e sulla biosfera, preferibilmente dando conto di tali valutazioni nella documentazione del progetto.

3.   Definire i ruoli e i compiti dei ricercatori: i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni di ricerca coinvolte nel progetto sono definiti con chiarezza e in modo imparziale, rispettando le qualifiche e le competenze anche dei più giovani, e sono comunicati agli stessi tempestivamente. In particolare, il ruolo e le funzioni del/dei referente/i scientifico/i del progetto sono formalizzati prima del suo avvio. 

4.   Concordare la scelta, le procedure e gli incarichi di gestione delle fonti di finanziamento: la scelta delle fonti di finanziamento e le procedure per gestire i fondi assegnati sono stabilite e rendicontate con diligenza e in modo trasparente e condiviso, comprese l’individuazione del designato alla gestione dei fondi e la specificazione dei limiti alla sua discrezionalità. La percezione di fondi da enti esterni all’Ateneo deve prevedere che l’ente erogante sia chiaramente identificabile, che siano precisamente definiti le finalità per le quali i fondi sono erogati nonché le procedure di rendicontazione da parte dei ricercatori. Valgono in proposito le disposizioni relative al conflitto di interessi di cui al successivo punto 7.

5.   Definire procedure, ruoli e incarichi per il trattamento e la conservazione di materiali e dati: i ricercatori individuano e stabiliscono formalmente i designati all’utilizzo, alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca. Similmente, si definisce il ruolo dei singoli partecipanti e si individuano misure, strumenti e modalità per la migliore conservazione dei dati grezzi, nonché l’eventuale accesso ai dati da parte di terzi.

6.   Conoscere e rispettare norme e regolamenti: è dovere di tutti i ricercatori tenersi aggiornati con diligenza sulle normative che riguardano il proprio settore sperimentale, ove necessario internazionali, e sui regolamenti vigenti.

7.   Esplicitare e gestire i conflitti d’interesse potenziali ed effettivi: i ricercatori evitano le circostanze in cui il loro lavoro può essere esposto a conflitti d’interesse in grado di influenzare significativamente la loro obiettività. In ogni caso, la natura di eventuali conflitti d’interesse deve essere esplicitata con trasparenza e completezza in tutte le sedi opportune, al fine di consentire l’apprezzamento da parte dei terzi del possibile condizionamento o effetto distorsivo di tali interessi. I conflitti d’interesse possono essere diretti o indiretti nonché di natura professionale, istituzionale o personale (come legami, contrasti o rivalità).

8.   Popolare l’archivio istituzionale della ricerca: il ricercatore si impegna a caricare entro 4 settimane dalla pubblicazione il proprio prodotto della ricerca nell’archivio istituzionale dichiarando in modo corretto le caratteristiche bibliografiche della pubblicazione non omettendo o nascondendo alcunché o dichiarando il falso.

9.   Dichiarare correttamente e mantenere aggiornato il proprio profilo scientifico: i ricercatori sono obbligati ad avere un curriculum vitae pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e, laddove il cv non contenga le pubblicazioni, un elenco delle pubblicazioni aggiornato (entrambi datati e non più vecchi di sei mesi).

B.     Nello svolgimento del progetto di ricerca.

1.   Utilizzare materiali adeguati e metodi pertinenti: la ricerca deve essere condotta correttamente seguendo metodologie pertinenti, agendo con professionalità, rigore e accuratezza, stimandone la sostenibilità economica, utilizzando le risorse in modo efficiente, salvaguardando la sicurezza dei ricercatori e attenendosi a quanto stabilito in precedenza nella fase di pianificazione del progetto.

2.   Documentare la ricerca: la documentazione relativa agli obiettivi, ai metodi, alle attività e ai progressi conseguiti in termini di risultati parziali deve essere veritiera, completa e dettagliata, e tale da permettere il suo esame critico e l’eventuale replicazione dello studio da parte di terzi. Ogni cambiamento sostanziale nel disegno dello studio è annotato e giustificato.

3.   Conservare materiali e dati primari: considerato che la valutazione dell’attendibilità di una ricerca e del significato e autenticità dei risultati può richiedere, successivamente alla loro pubblicazione, l’analisi di dati grezzi, registri, materiali e informazioni relativi alla ricerca stessa, i seguenti elementi sono conservati in modo accessibile e facilmente fruibile per la durata di almeno 10 anni se in formato elettronico e di almeno 5 anni in tutti gli altri casi, secondo quanto previsto dalla policy di Ateneo sul data management:

a)      Quaderni di laboratorio e appunti di lavoro;

b)      Documenti, elenchi e registri contenenti i dati raccolti e processati, anche qualora questi siano stati anonimizzati all’atto di pubblicazione dei risultati in ottemperanza alla normativa vigente (ad esempio, dati sensibili di pazienti, caratteristiche del campione, etc.);

c)      Registrazioni audio e video in originale;

d)      File originali di immagini;

e)      Fogli elettronici contenenti dati grezzi ed esiti di indagini strumentali;

f)       Campioni biologici e derivati;

g)      Eventuali dati primari, dalla cui analisi sono stati ottenuti tutti i risultati pubblicati, in qualsiasi formato.

La risposta all’eventuale richiesta di accesso da parte di chi ne abbia l’autorità deve essere pronta e scevra da reticenze. Lo smarrimento o il furto dei materiali e dei dati grezzi sono altresì prontamente segnalati.

4.   Rispettare le norme sulla riservatezza dei dati: le persone arruolate in una ricerca sono tutelate riguardo alla riservatezza dei dati sensibili e di quelli sanitari. Tali dati sono pubblicati unicamente in forma anonima, seguendo le modalità previste da norme specifiche per il loro trattamento.

5.   Comunicare all’interno del gruppo di ricerca e con le istituzioni di afferenza: i ricercatori che collaborano al progetto comunicano tra loro frequentemente e con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso delle sperimentazioni e sul conseguimento dei risultati in ogni fase della ricerca.

6.   Confrontare e verificare reciprocamente il proprio operato: la critica scientifica reciproca, leale, disinteressata e trasparente è essenziale per il processo di autocorrezione della scienza. Di conseguenza, i ricercatori coinvolti in un progetto cooperano, per quanto possibile, nella verifica ed eventuale correzione del lavoro svolto dai colleghi, nei limiti delle proprie competenze. Tale azione si svolge nel pieno rispetto della reputazione professionale di ciascuno nonché interpersonale.

7.   Segnalare eventuali casi di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile: un ricercatore che abbia fondate ragioni, corredate da opportuni riscontri, di sospettare un caso di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile da parte di colleghi o collaboratori, ha il dovere di esporre tali ragioni in modo circostanziato alle figure preposte nell’ambito della propria struttura di afferenza, oppure, nei casi più gravi di presunta condotta scorretta, li denuncia nelle sedi competenti.

8.   Tutelare la dignità e la salute delle persone: i ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, senza compromettere la salute e il benessere della comunità come anche la sicurezza e salubrità dell’ambiente in cui lavorano. I ricercatori tutelano altresì responsabilmente il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici.

9.   Rispettare le norme e buone pratiche bioetiche: i ricercatori osservano diligentemente le norme e le buone pratiche bioetiche, quali ad esempio l’acquisizione del consenso informato, la tutela dei soggetti vulnerabili e della loro integrità psico-fisica, la protezione della riservatezza e della vita privata dei soggetti coinvolti. Si adoperano inoltre affinché tali norme e buone pratiche siano promosse e rispettate.

C.     Nella pubblicazione dei risultati.

1.   Pubblicare tempestivamente: ogni ricercatore condivide con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l’esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l’eventuale proprietà intellettuale delle sue applicazioni incidono in modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati. Tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e come tale va evitato.

2.   Diffondere i risultati: i risultati di una ricerca apportano un beneficio collettivo. Pertanto, i ricercatori e i soggetti preposti a finanziare, sostenere, pubblicare e diffondere la ricerca operano affinché le pubblicazioni scientifiche siano liberamente accessibili alla comunità scientifica internazionale, in misura compatibile con le proprie risorse e i propri interessi, e secondo un principio di equità. Nella diffusione delle proprie ricerche i ricercatori rispettano la policy di Ateneo in materia di open access.

3.   Preservare la qualità delle pubblicazioni: i ricercatori pubblicano i propri risultati regolarmente e tempestivamente ma senza per questo anteporre rapidità di pubblicazione o aspirazione a raggiungere un numero elevato di pubblicazioni nel proprio curriculum scientifico a originalità, accuratezza, attendibilità e rilevanza dei risultati medesimi.

4.   Non moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni: ogni pubblicazione deve riportare in modo completo, coerente e auto consistente i risultati di uno studio. I ricercatori non devono moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni attraverso l’eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati. Tale comportamento rischia di compromettere la capacità della comunità scientifica di accedere all’insieme dei risultati e soprattutto di valutarne il pieno significato e l’importanza.

5.   Comunicare con obiettività e responsabilità: nella misura consentita da ciascuna diversa forma e modalità di pubblicazione, i ricercatori forniscono in modo scrupoloso, obiettivo e imparziale la maggior quantità possibile di elementi e informazioni su aspetti quali:

a.   La letteratura fondamentale e le conoscenze antecedenti lo studio;

b.   Lo scopo originario e i metodi definiti prima dello svolgimento della ricerca;

c.   Le eventuali modifiche negli obiettivi e nelle metodologie intercorse dopo l’avvio della ricerca;

d.   I risultati significativi conseguiti, compresi quelli negativi o nulli;

e.   Le possibili interpretazioni, l’ambito di applicabilità e le limitazioni dei risultati conseguiti.

6.   Condividere oneri e benefici: tanto gli oneri sostenuti nel produrre e pubblicare i risultati quanto i benefici conseguiti con la pubblicazione degli stessi sono ripartiti in modo equo fra i partecipanti a un progetto, in ragione del contributo di ciascuno.

7.   Rispettare il diritto a essere riconosciuti autori di una pubblicazione: l’identità degli autori di una pubblicazione e l’ordine in cui i loro nomi appariranno nella stessa sono concordati prontamente, se possibile già durante la pianificazione della ricerca o nelle sue fasi iniziali di svolgimento. Ferme restando le disposizioni in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono autori legittimi di una pubblicazione scientifica tutti e soltanto coloro che hanno apportato un contributo significativo al lavoro stesso.

Per “contributo significativo” si intende l’aver collaborato ad almeno due attività tra le seguenti:

a.   Formulazione dell’ipotesi sottostante la ricerca;

b.   Progettazione della ricerca e della metodologia;

c.   Raccolta dei dati;

d.   Elaborazione e analisi dei dati;

e.   Interpretazione dei risultati;

f.    Redazione di parti significative del testo.

Ogni coautore di una pubblicazione è corresponsabile scientificamente e moralmente per l’intero contenuto della stessa.

8.   Esplicitare ogni doveroso ringraziamento: se il contributo di un ricercatore non è sufficiente a giustificare lo status di coautore in base alla definizione di cui al punto precedente, tale contributo deve essere sempre comunque menzionato nella pubblicazione sotto forma di un esplicito ringraziamento, indicando ove possibile lo specifico contributo apportato. Parimenti, devono essere ringraziati tutti i soggetti che hanno fornito un sostegno finanziario, materiale oppure di strumentazione o struttura.

9.   Correggere e ritrattare pubblicazioni erronee o fraudolente: i ricercatori che dopo la pubblicazione di un articolo vi rilevino errori o sospettino un caso di condotta scorretta relativamente all’attendibilità dei dati o all’originalità del testo devono valutare con la massima rapidità la necessità di correggere o ritrattare la pubblicazione. Una volta che sia accertata la natura erronea o fraudolenta di una pubblicazione, o nel caso di un sospetto fondato, i ricercatori e in particolare l’Autore Corrispondente devono coinvolgere tempestivamente gli editori e i soggetti competenti all’interno della propria istituzione di afferenza.

10.         Gestire i conflitti di interesse: gli eventuali conflitti di interesse che possano in linea di principio compromettere l’obiettività del ricercatore nello svolgimento della ricerca, nella pubblicazione dei risultati e nella valutazione del lavoro altrui devono essere evitati ove possibile e comunque devono essere sempre esplicitati in modo non reticente e appropriato al contesto.

D.     Nelle fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni.

1.            Valutare con imparzialità e correttezza i ricercatori della propria unità di ricerca: chiunque eserciti un ruolo di responsabilità/direzione conduce in modo diligente ed equanime il proprio gruppo di ricerca, valutando in modo imparziale e trasparente il lavoro di ciascuno, agendo in conformità con i principi della buona amministrazione e gestione e con le migliori prassi.

2.            Contribuire alla revisione paritaria: al fine di promuovere il progresso del proprio ambito disciplinare, i ricercatori si rendono disponibili a svolgere con cura e giusta frequenza il ruolo di revisori paritari (reviewer) del lavoro altrui, tanto per conto di riviste scientifiche che per congressi scientifici, bandi di concorso o procedure comparative per l’attribuzione di fondi di ricerca. Tale attività è svolta nell’interesse collettivo, rispettando il principio di riservatezza e soltanto se si possiedono le competenze richieste. In nessun caso un revisore trae vantaggio scientifico o personale dal conoscere i risultati di una ricerca prima della loro pubblicazione.

3.            Garantire una revisione paritaria attendibile e di qualità: gli stessi principi di cui al punto precedente guidano la condotta del ricercatore che si trovi a svolgere il ruolo di editore. In particolare, il ricercatore-editore garantisce seri e attenti processi di revisione paritaria, un’accurata e trasparente valutazione delle metodologie utilizzate nelle ricerche, l’esplicitazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli autori e degli stessi revisori, nonché la selezione dei revisori esclusivamente sulla base della loro reputazione ed esperienza scientifica.

 

E.     Nei rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca.

1.    Garantire un ambiente favorevole all’integrità nella ricerca: l’Ateneo promuove attivamente i valori e i principi di integrità nella ricerca e favorisce un ambiente di lavoro propizio all’applicazione concreta di tali principi. In particolare, ferma restando l’esigenza di una programmazione delle attività di ricerca, esso garantisce la libertà scientifica dei ricercatori tutelandoli dal rischio di coercizioni e discriminazioni e incoraggiando un atteggiamento responsabile e cooperativo tra colleghi.

2.    Prevenire condotte scorrette: l’Ateneo opera al fine di ridurre il rischio di condotte scorrette e in generale di pratiche discutibili o irresponsabili, promuovendo il merito e incoraggiando la frequente, franca e trasparente comunicazione tra colleghi. Esso vigila affinché i comportamenti del personale si ispirino ai principi dell’integrità nella ricerca, in particolare riguardo alla registrazione e conservazione dei materiali e dei dati, alla tracciabilità delle procedure e dei protocolli impiegati e all’originalità delle pubblicazioni.

3.    Educare all’integrità nella ricerca: l’Ateneo contribuisce a formare i ricercatori riguardo ai principi dell’integrità nella ricerca e in generale alle responsabilità sociali implicate dalle sperimentazioni.

4.    Accogliere segnalazioni di possibili irregolarità: le strutture amministrative dedicate garantiscono sia l’anonimato di colui che opera la segnalazione quanto quello della persona la cui presunta condotta scorretta è stata segnalata. Essi sono tutelati e garantiti nel corso dell’accertamento di quanto accaduto, in base a procedure formalizzate. Inoltre, ogni forma di pregiudizio, stigmatizzazione, discriminazione, ritorsione o interferenza indebita nei loro confronti è attivamente impedita.