Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

Art. 4 - Direttore

Funzioni. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ateneo.

E’ responsabile della qualità della didattica e della ricerca e della implementazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).

In caso di particolari motivi di urgenza, il Direttore può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio, comunicandole tempestivamente ai membri della Giunta. Tali decisioni saranno sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile.

Elezione. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri, designati fra i propri membri dal Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato dal Decano.