Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 18 – Entrata in vigore

1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

2.    Entro il primo triennio di applicazione del presente Regolamento, l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell’Università degli Studi di Trieste concorderanno eventuali opportune modifiche da apportare al Regolamento per quanto riguarda le modalità di individuazione della componente studentesca di cui all’art. 2, comma 2.