Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 15 – Attribuzione dei seggi

1.    La commissione elettorale centrale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di ateneo, a parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’ambito della rappresentanza eletta. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

2.    Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende:

- per i professori di ruolo e ricercatori: l’anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;

 - per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane;

 - per gli assegnisti, l’anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.