Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1.    I sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono nominati a seguito di elezioni alle quali partecipano tutti i lavoratori aventi diritto.

      Rientrano nella definizione di lavoratori il personale tecnico-amministrativo, i professori di ruolo e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca.

2.    Ai sensi del D.M. 363/1998 le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono integrate da uno/a studente/studentessa e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli studenti.

3.    I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo al personale tecnico-amministrativo sono quelli individuati dall’articolo 7 del regolamento generale di Ateneo, ovvero l’elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all’80%.

4.    I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo ai professori di ruolo e ai ricercatori sono individuati dall’articolo 39, commi 1 e 3 Statuto.

5.    I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo agli assegnisti sono individuati dall’articolo 8 del regolamento generale di Ateneo.

6.    L’elenco nominativo degli elettori è a disposizione degli aventi diritto presso l’Ufficio competente, sulla pagina web dedicata alle elezioni nonché presso le rispettive Commissioni elettorali di seggio.